Nuovo orientamento della Corte d'Appello di Bari con la recentissima sentenza n. 958 del 28 ottobre 2016, in tema di donazione del genitore debitore per il mancato versamento dell'assegno di mantenimento per la figlia minore al genitore collocatario. Tale atto di liberalità, avente ad oggetto un box auto, deve essere dichiarato inefficace nei confronti dell'ex coniuge.
Nessuna condanna alle spese nel procedimento contro il Conservatore che si rifiuti di procedere all'annotazione dell'inefficacia degli atti dispositivi.
Il procedimento avverso il rifiuto del Conservatore dei registri immobiliari ha natura di volontaria giurisdizione, avendo esso ad oggetto non già la risoluzione di un conflitto di interessi, bensì il regolamento dell’interesse pubblico alla pubblicità immobiliare.
Con la sentenza n. 4734 del 10 marzo 2016 la Corte di Cassazione ha stabilito che per quanto concerne un contratto preliminare di vendita immobiliare, nel caso in cui il promissario acquirente abbia agito in giudizio per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo, la sopravvenienza del fallimento del promittente venditore non impedisce al curatore il potere di recesso ex art. 72 della legge fallimentare.
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 16499 del 5 agosto 2016, ha ritenuto valida la notifica effettuata mediante consegna dell’atto tributario a mani della cognata del contribuente rinvenuta presso l’abitazione di questi.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25745 del 22 dicembre 2015 ha ribadito che l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 è riferibile ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata pertanto la relativa impugnazione è svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive.
Per la Cassazione è possibile iscrivere ipoteca sui beni immobili conferiti in fondo patrimoniale. Infatti, all'iscrizione ipotecaria non si applica l'art. 170 c.c., che stabilisce che non è possibile compiere un'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
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