Con la sentenza n. 4734 del 10 marzo 2016 la Corte di Cassazione ha stabilito che per quanto concerne un contratto preliminare di vendita immobiliare, nel caso in cui il promissario acquirente abbia agito in giudizio per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo, la sopravvenienza del fallimento del promittente venditore non impedisce al curatore il potere di recesso ex art. 72 della legge fallimentare.