A chi viene assegnata la casa familiare in caso di separazione dei coniugi? E quando si instaura una nuova convivenza l'assegnatario perde tale diritto?
Una disputa assai frequente, in sede di separazione, riguarda proprio l’assegnazione della casa coniugale.
Il godimento della casa familiare a seguito della separazione dei coniugi è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, così recita l'articolo 337 sexies del Codice Civile. Il legislatore, però, prosegue: "Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643...omissis".
Il tenore letterale del disposto codicistico sembra disegnare un meccanismo automatico tra instaurazione di un rapporto more uxorio o nuovo matrimonio e revoca del diritto all’assegnazione della casa familiare.
Tale apparente automatismo subì un primo fondamentale arresto già nel 2008, quando la Corte Costituzionale fu investita della questione di legittimità dell'art. 155 quater c.c. (oggi abrogato e sostituito dall’art. 337 sexies c.c.), nella parte in cui prevedeva la cessazione dell'assegnazione della casa familiare, qualora l'assegnatario fosse andato a convivere more uxorio o avesse contratto nuovo matrimonio.
La questione fu ritenuta infondata dalla Consulta con la sentenza n. 308/2008: "l'art. 155-quater cod. civ., ove interpretato sulla base del dato letterale, nel senso che la convivenza more uxorio o il nuovo matrimonio dell'assegnatario della casa sono circostanze idonee, di per sé stesse, a determinare la cessazione dell'assegnazione, non è coerente con i fini di tutela della prole, per i quali l'istituto è sorto. La coerenza della disciplina e la sua costituzionalità possono essere recuperate ove la normativa sia interpretata nel senso che l'assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore."
La Consulta ha ritenuto necessario salvaguardare sempre e prioritariamente l'interesse dei figli minori: la nuova convivenza dev'essere sempre bilanciata con il preminente interesse del figlio convivente.
Successivamente anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16171/2014, si è espressa negli stessi termini. La Suprema Corte ha, infatti, respinto il ricorso sollevato nei confronti della sentenza della Corte d'Appello che ha negato la revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare disposta dal Tribunale in favore del genitore assegnatario della prole.
La recentissima Sentenza, pronunciata dal Tribunale di Castrovillari lo scorso 19 febbraio (giudice Laviola), ha riportato ancora una volta l'attenzione sull'interpretazione dell'art. 337 sexies c.c, seguendo il solco della giurisprudenza di legittimità e costituzionale: la casa familiare, una volta assegnata, non si perde automaticamente se l'assegnatario ospita nella stessa il nuovo convivente. La decisione del giudice infatti deve tenere conto dell'interesse prevalente dei minori. Né rileva che la casa coniugale sia in realtà di proprietà di terzi. È quanto è accaduto nel caso deciso dal Tribunale di Castrovillari: a chiedere l'intervento del giudice sono stati i nonni paterni al fine di ottenere dall'ex compagna del figlio la restituzione dell'immobile di loro proprietà che avevano concesso in comodato alla coppia convivente. I nonni hanno chiamato in causa la madre per chiederle di rilasciare l'immobile dato che aveva iniziato a convivere con un altro uomo.
Il Tribunale ha respinto la richiesta perché nel caso di specie il nuovo compagno della donna stava contribuendo sensibilmente alle cure e al sostentamento economico del figlio, che presentava tra l'altro gravi problemi di salute. La presenza quotidiana e stabile di un'altra persona a fianco della madre è stata considerata conveniente alle necessità e agli interessi del figlio.
L'art. 337 sexies c.c. pertanto non deve essere interpretato in maniera assoluta e automatica. Occorre sempre valutare che la convivenza non sia contraria all'interesse dei figli. Se questo non accade, la casa familiare deve restare al genitore che convive con la prole, senza che rilevi la nuova coabitazione. La casa coniugale, o meglio familiare, rappresenta per il figlio l'habitat naturale in cui egli ha diritto a stare dopo esservi cresciuto, al riparo da ripicche tra genitori.
Il provvedimento di revoca ex art. 337 sexies apparirà invece perfettamente in linea con l'interesse del figlio qualora la nuova convivenza sia in qualsiasi modo ritenuta nociva o diseducativa per la prole.
Ci troviamo così dinanzi all'abbandono dell'automatica revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare a seguito di eventi specificati dalla norma ( "conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio"), in favore di una strada che prevede delle sfumature, contemplando la valutazione dei benefici che il "nuovo arrivato" può arrecare nell'interesse del figlio.
Ricordiamo, inoltre, che la tutela dell’assegnazione della casa familiare si applica anche in favore della prole nata fuori dal matrimonio e che, invece, non si tiene conto di tale principio nel caso in cui i figli siano diventati economicamente indipendenti.
Non è mai sembrato più opportuno affermare che il bene dei figli viene prima di tutto.