Nessuna condanna alle spese nel procedimento contro il Conservatore che si rifiuti di procedere all'annotazione dell'inefficacia degli atti dispositivi.
La sezione I della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15131 del 20 luglio 2015, ha stabilito che il procedimento avverso il rifiuto del Conservatore dei registri immobiliari (oggi Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare) di procedere ad una richiesta di annotazione ai sensi dell’art. 745 cod. proc. civ. ha natura di volontaria giurisdizione, avendo esso ad oggetto non già la risoluzione di un conflitto di interessi, bensì il regolamento dell’interesse pubblico alla pubblicità immobiliare.
Pertanto, non essendo nel procedimento de quo ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente e non trattandosi di un vero contenzioso, non può provvedersi alla condanna alle spese.