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Impugnazione dell’iscrizione ipotecaria - Opposizioni esecutive

Impugnazione dell’iscrizione ipotecaria  - Opposizioni esecutive

La Corte di Cassazione con la sentenza  n. 25745 del 22 dicembre 2015 ha ribadito che l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 è riferibile ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata pertanto la relativa impugnazione è svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive.

Infatti l’iniziativa giudiziaria si configura come un’azione di accertamento negativo del diritto dell’esattore ad iscrivere l’ipoteca, con la conseguenza che essa, quand’anche affidata a contestazioni di tipo formale, si sottrae al termine decadenziale di cui all’art. 617 cod. proc. Civ.

Ricordiamo che l'articolo 617 prevede che le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto. Le opposizioni che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.



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