La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25745 del 22 dicembre 2015 ha ribadito che l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 è riferibile ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata pertanto la relativa impugnazione è svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive.
Per la Cassazione è possibile iscrivere ipoteca sui beni immobili conferiti in fondo patrimoniale. Infatti, all'iscrizione ipotecaria non si applica l'art. 170 c.c., che stabilisce che non è possibile compiere un'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.