Il Tribunale di Napoli, sezione X, presidente Michele Magliulo, relatore Giovanna Ascione con decreto del 12/03/2014, ha accolto il reclamo proposto dalla Banca Unicredit S.p.A. avverso la trascrizione con riserva del Conservatore dei RR.II. Di Napoli 2 dell’atto di pignoramento notificato ex art. 140 cpc, e privo di avviso di ricevimento, considerandola illegittima.
Di fatti il mancato deposito dell’avviso di ricevimento non incide sul perfezionamento della notifica e non rientra nei compiti del Conservatore verificare la nullità della stessa.
Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 3/2010, in cui si dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. Civ. nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, il Tribunale ha ritenuto che deve tenersi distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto, per cui la notifica a mezzo posta dell'avviso informativo al destinatario si intende perfezionato non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che dà avviso dell'infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza.
La prassi consolidata da parte dei Conservatori di rifiutare le richieste di trascrizione di atti giudiziari notificati ai sensi dell’art.140 cpc e privi di avviso di ricevimento, comporta ritardi nella trascrizione nei Pubblici Registri degli stessi ed espone inevitabilmente i creditori al rischio che i debitori possano compiere atti pregiudizievoli che compromettano l'azione legale promossa a tutela del credito.
Il rliascio da parte dell'Ufficiale Giudiziario e dal Cancelliere della copia ad uso trascrizione, presuppone da parte degli stessi il controllo sulla regolarità della notificazione.
Non rientra pertanto nei compiti del Conservatore verificare la nullità di una notifica, ma solo la regolarità formale dell’atto.