Notifica a parenti o affini non conviventi

Notifica a parenti o affini non conviventi

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 16499 del 5 agosto 2016, ha ritenuto valida la notifica effettuata mediante consegna dell’atto tributario a mani della cognata del contribuente rinvenuta presso l’abitazione di questi.   

Secondo la Corte il vincolo affettivo e solidaristico che lega destinatario e consegnatario fa scattare la presunzione relativa che la persona di famiglia avrà cura di consegnare l’atto all’interessato e l’ufficiale notificatore non è tenuto a svolgere indagini o ricerche particolari in ordine all’effettività del rapporto di convivenza.

Pertanto ai fini della regolarità della notificazione eseguita nel domicilio del destinatario a mani di “persona di famiglia” (parente o affine) ivi reperita, non occorre che il consegnatario sia anche convivente, salva la prova contraria dell’occasionalità della presenza di questi all’indirizzo dell’interessato, il cui onere incombe su chi contesta la validità della notificazione.



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